Fondi di solidarietà bilaterali

Un mercato del lavoro più mobile 

Per favorire il "ricambio generazionale" è previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali (fondi costituiti tra imprese e lavoratori) possano erogare un "assegno straordinario" di sostegno al reddito a quei lavoratori che raggiungeranno i requisiti di "quota 100" nei successivi tre anni, quindi a partire dall'età di 59 anni e 35 di contributi (art. 22, comma 1).

L'assegno pensionistico verrà percepito a seguito di accordi sindacali, a livello aziendale o territoriale, che prevedano il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che lasceranno il posto in anticipo (art. 22, comma 2).